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Sez. 1 - , Sentenza n. 17717 del 05/07/2018 (Rv. 649521 - 04)

COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) | Riforma del procedimento per le controversie in materia di protezione internazionale - Conferimento della procura alle liti per il ricorso in cassazione in data successiva alla comunicazione del decreto - Illegittimità costituzionale per violazione degli artt. 3, 24 e 111 Cost. - Manifesta infondatezza.
Stato
decisa il 2018-07-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/649521-04

COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO)

È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 35-bis, comma 13, del d.lgs. n. 25 del 2008, nella parte in cui stabilisce che la procura alle liti per la proposizione del ricorso per cassazione debba essere conferita, a pena di inammissibilità, in data successiva alla comunicazione del decreto da parte della cancelleria, poiché tale previsione non determina una disparità di trattamento tra la parte privata ed il Ministero dell'interno, che non deve rilasciare procura, armonizzandosi con il disposto dell'art. 83 c.p.c., quanto alla specialità della procura, senza escludere l'applicabilità dell'art. 369, comma 2, n. 3 c.p.c.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 28/01/2008 num. 25 art. 35 bis com. 13, Decreto Legge 17/02/2017 num. 13 art. 6 com. 1, Legge 13/04/2017 num. 46, Costituzione art. 3 CORTE COST., Costituzione art. 24, Costituzione art. 111, Cod. Proc. Civ. art. 83 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 369 com. 2 lett. 3

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)