Sez. 1 - , Ordinanza n. 27232 del 30/11/2020 (Rv. 659975 - 01)
COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) | Protezione internazionale - Ricorso in cassazione - Procura alle liti - Mancanza di apposita certificazione del difensore ex art. 35 bis, comma 13, del d.lgs. n. 25 del 2008 - Certificazione rilasciata in sede di deposito della memoria integrativa – Efficacia sanante - Esclusione- Inammissibilità del ricorso.
COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO)
In tema di protezione internazionale è inammissibile il ricorso per cassazione munito di una procura speciale alle liti priva della certificazione da parte del difensore della data di rilascio in suo favore, prevista dall'art. 35 bis, comma 13, del d.lgs. n. 25 del 2008, né tale originaria mancanza può essere sanata da un rilascio postumo, a margine della memoria integrativa, poiché detta attestazione deve intervenire contestualmente all'atto del conferimento della procura, venendo meno, altrimenti, la sua funzione certificatoria.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 28/01/2008 num. 25 art. 35 com. 13, Decreto Legge 17/02/2017 num. 13 art. 21 com. 1, Legge 13/04/2017 num. 46, Cod. Proc. Civ. art. 83 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)