Sez. 1 - , Ordinanza n. 1043 del 17/01/2020 (Rv. 656872 - 01)
COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) | Protezione internazionale - Procura alle liti - Certificazione della data di rilascio - Speciale potestà asseverativa del difensore - Omessa certificazione - Conseguenze - Inammissibilità del ricorso - Fondamento.
COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO)
In materia di protezione internazionale, la data del conferimento della procura alle liti per proporre il ricorso per cassazione, al fine di assolvere al requisito della posteriorità alla comunicazione del decreto impugnato ai sensi dell'art. 35-bis, comma 13, del d.lgs. n. 25 del 2008, deve essere certificata dal difensore, titolare di una speciale potestà asseverativa conferita "ex lege"; ne consegue che è inammissibile il ricorso nel quale la procura (nella specie, apposta a margine dell'atto) non indichi la data in cui essa è stata conferita, non assolvendo alla funzione certificatoria la sola autentica della firma, né il citato requisito potendo discendere dalla mera inerenza all'atto steso a fianco o dalla sequenza notificatoria.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 28/01/2008 num. 25 art. 35 bis com. 13, Cod. Proc. Civ. art. 365
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)