Sez. U, Sentenza n. 1779 del 15/04/1978 (Rv. 391184 - 01)
ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE - IN GENERE - SANZIONI - IN GENERE - SOSPENSIONE DALLE FUNZIONI E DALLO STIPENDIO IN VIA CAUTELARE - PROVVEDIMENTO - MOTIVAZIONE - NECESSITA - LIMITI.*
ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE - IN GENERE - SANZIONI - IN GENERE - SOSPENSIONE DALLE FUNZIONI E DALLO STIPENDIO IN VIA CAUTELARE - PROVVEDIMENTO - MOTIVAZIONE - NECESSITA - LIMITI.*
Il provvedimento di sospensione dalle funzioni e dallo stipendio del magistrato incolpato, che la Sezione disciplinare del consiglio superiore della magistratura adotti in via cautelare, ai sensi dell'art 31 del RDL 31 maggio 1946 n 511, in relazione alla pendenza di procedimento disciplinare, non richiede un'approfondita motivazione sulla ricorrenza degli addebiti, ma esclusivamente una valutazione della Rilevanza dei fatti contestati, astrattamente considerati, ed una delibazione sulla possibilita di sussistenza in concreto degli stessi. (V 3732/76, mass n 382431).*
Riferimenti normativi: Regio Decr. Legge 31/05/1946 num. 511 art. 31
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)