Sez. U, Sentenza n. 550 del 30/01/1985 (Rv. 438746 - 01)
ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE - IN GENERE - PROVVEDIMENTO CAUTELARE DI SOSPENSIONE DALLE FUNZIONI E DALLO STIPENDIO - MOTIVAZIONE - REQUISITI.*
ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE - IN GENERE - PROVVEDIMENTO CAUTELARE DI SOSPENSIONE DALLE FUNZIONI E DALLO STIPENDIO - MOTIVAZIONE - REQUISITI.*
Il provvedimento di sospensione dell'inquisito dalle funzioni e dallo stipendio, che venga adottato in via cautelare nel corso del procedimento disciplinare a carico di magistrato, assolve lo Obbligo della motivazione mediante una delibazione dell'astratta configurabilità dei fatti contestati ed una valutazione della loro Rilevanza, restando ogni indagine sulla concreta sussistenza degli addebiti rimessa alla pronuncia che definisce il procedimento medesimo. (Conf 4998/83, mass n 429873; (Conf 1779/78, mass n 391184).*
Riferimenti normativi: Regio Decr. Legge 31/05/1946 num. 511 art. 21, Regio Decr. Legge 31/05/1946 num. 511 art. 30, Legge 24/03/1958 num. 195 art. 17 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)