Sez. U, Sentenza n. 3732 del 22/10/1976 (Rv. 382431 - 01)
ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - SANZIONI - IN GENERE - SOSPENSIONE DALLE FUNZIONI E DALLO STIPENDIO - IRROGAZIONE DI TALE SANZIONE IN CONSEGUENZA DI PROCEDIMENTO DISCIPLINARE O DI PROCEDIMENTO PENALE - ACCERTAMENTI RISPETTIVAMENTE DEMANDATI ALLA SEZIONE DISCIPLINARE DEL CSM.*
ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - SANZIONI - IN GENERE - SOSPENSIONE DALLE FUNZIONI E DALLO STIPENDIO - IRROGAZIONE DI TALE SANZIONE IN CONSEGUENZA DI PROCEDIMENTO DISCIPLINARE O DI PROCEDIMENTO PENALE - ACCERTAMENTI RISPETTIVAMENTE DEMANDATI ALLA SEZIONE DISCIPLINARE DEL CSM.*
L'ambito della valutazione che la Sezione disciplinare del consiglio superiore della magistratura deve compiere ai fini della sospensione dalle funzioni e dallo stipendio del magistrato incolpato e diversa a seconda che tale provvedimento debba essere adottato a seguito della apertura di un procedimento disciplinare ovvero di un procedimento penale. Difatti, mentre nel primo caso la Sezione, costituendo lo unico giudice dell'incolpazione, deve sia valutare la Rilevanza dei fatti contestati, astrattamente considerati, sia esaminare, in via delibativa, la possibile sussistenza in concreto degli stessi, nel secondo caso, invece, la medesima Sezione deve limitarsi ad accertare se sia stato effettivamente iniziato un procedimento penale e (salvo in caso di sospensione automatica prevista per l'ipotesi in cui il magistrato sia stato fatto oggetto di un provvedimento restrittivo della liberta personale) valutare se, considerato il reato ascritto, sussista, o meno l'opportunita di mantenere lo incolpato nell'Esercizio delle sue funzioni. E, invece, precluso alla Sezione disciplinare qualsiasi indagine circa la validita del procedimento penale e la serieta dell'imputazione, essendo tale indagine riservata rigorosamente al giudice penale.*
Riferimenti normativi: Regio Decr. Legge 31/05/1946 num. 511 art. 31
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)