Sez. 1, Sentenza n. 3296 del 17/04/1997 (Rv. 503746 - 01)
OBBLIGAZIONI IN GENERE - OBBLIGAZIONI PECUNIARIE - INTERESSI - ANATOCISMO | Uso normativo autorizzante la deroga all'art. 1283 cod. civ. - Conseguente applicabilità ai rapporti bancari - Applicabilità ai rapporti tra amministrazioni controllate e Ministero del Tesoro in caso di crediti garantiti ex art. 2 bis legge 1979 n. 95 - Sussistenza - Fondamento.
OBBLIGAZIONI IN GENERE - OBBLIGAZIONI PECUNIARIE - INTERESSI - ANATOCISMO
Ove il Ministero del Tesoro, in relazione alla garanzia prestata ex art. 2 bis 1975 n. 95 su finanziamenti concessi ad amministrazioni straordinarie di imprese in crisi, agisca in surrogazione degli enti erogatori, deve aversi riguardo, ex art. 1949 cod. civ., alle posizioni delle parti del contratto di mutuo originario, onde, vertendosi in materia di rapporti bancari, è applicabile l'anatocismo, secondo un uso normativo che autorizza la deroga ai principi sanciti dall'art. 1283 cod. civ..
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1949, Cod. Civ. art. 1283 CORTE COST., Legge 03/04/1979 num. 95 art. 2 n. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)