Sez. 1, Sentenza n. 9227 del 01/09/1995 (Rv. 493853 - 01)
OBBLIGAZIONI IN GENERE - OBBLIGAZIONI PECUNIARIE - INTERESSI - ANATOCISMO | Uso normativo autorizzante la deroga alle condizioni previste dall'art. 1283 cod. civ. - Applicabilità alle relazioni tra istituti di credito e clienti.
OBBLIGAZIONI IN GENERE - OBBLIGAZIONI PECUNIARIE - INTERESSI - ANATOCISMO
I rapporti bancari regolati da usi normativi - dotati, cioè, dei caratteri obiettivi della costanza, della generalità e della durata, nonché del carattere soggettivo della "opinio juris", che sono propri della norma giuridica consuetudinaria - in base ai quali la produzione degli interessi anatocistici prescinde del tutto dai presupposti fissati nell'art. 1283 cod. civ.. Tali usi, essendo espressamente richiamati dalla menzionata norma, operano sul medesimo piano della stessa, onde hanno uguale natura delle regola stabilite direttamente dal legislatore, con la conseguenza che essi sono, come le norme di legge, soggetti al principio "jura novit curia". Pertanto, di essi si può fare applicazione anche nel giudizio di legittimità ed indipendentemente dalle allegazioni delle parti e dalle considerazioni in proposito svolte dal giudice di merito.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1283 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)