Sez. 1, Sentenza n. 12732 del 20/07/2012 (Rv. 623957 - 01)
OPERE PUBBLICHE (APPALTO DI) - SOGGETTI - APPALTATORE E SUBAPPALTATORE | Associazione temporanea d'imprese - Potere di rappresentanza esclusiva, anche processuale, delle imprese mandanti in capo all'impresa mandataria - Azione di recupero di credito tributario nei confronti dell'appaltante - Legittimazione della mandataria - Fondamento - Conseguenze in tema di azione di rivalsa IVA.
OPERE PUBBLICHE (APPALTO DI) - SOGGETTI - APPALTATORE E SUBAPPALTATORE
In tema di associazione temporanea d'impresa, l'art. 22, ultimo comma, legge 8 agosto 1977, n. 584, il quale prevede che l'autonomia delle imprese associate è conservata ai fini della gestione e degli adempimenti fiscali e degli oneri sociali, non contiene alcuna deroga alla regola generale stabilita dal precedente secondo comma, in base alla quale alla mandataria spetta la rappresentanza esclusiva, anche processuale, delle imprese mandanti nei confronti del soggetto appaltante; pertanto, la natura tributaria del credito (nella specie, azione di rivalsa IVA) non rileva ai fini della legittimazione a richiedere il pagamento al soggetto appaltante, che spetta pur sempre alla mandataria.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 08/08/1977 num. 584 art. 22
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)