Sez. 2, Sentenza n. 12422 del 20/05/2010 (Rv. 613351 - 01)
IMPRESA - IN GENERE | Associazione temporanea di imprese - Potere di rappresentanza, anche processuale, dell'impresa capogruppo - Limiti - Automatismo - Esclusione - Atto di appello nell'interesse delle imprese rappresentate - Spendita del nome - Necessità - Fattispecie.
IMPRESA - IN GENERE
In tema di associazione temporanea di imprese, il potere di rappresentanza, anche processuale, di cui all'art. 23, comma 9, del d.lgs. 19 dicembre 1991, n. 406 ("ratione temporis" vigente), spetta all'impresa mandataria, o "capogruppo", esclusivamente nei confronti della stazione appaltante, per le operazioni e gli atti dipendenti dall'appalto, e non si estende anche nei confronti dei terzi estranei a quel rapporto; inoltre, non essendo automatica la rappresentanza processuale, l'impresa capogruppo, per poter proporre un appello anche a nome delle imprese rappresentate, è tenuta a spenderne il nome, essendo priva di legittimazione processuale qualora - come nel caso di specie - lo abbia proposto in proprio.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1704, Cod. Civ. art. 1705, Cod. Proc. Civ. art. 342, Decreto Legisl. 19/12/1991 num. 406 art. 23 com. 9
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)