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Sez. 4, Sentenza n. 9097 del 29/06/1981 Ud. (dep. 16/10/1981) Rv. 150545 - 01

CIRCOLAZIONE STRADALE - NORME DI COMPORTAMENTO - PEDONI - CIRCOLAZIONE DI PEDONI - RESPONSABILITÀ DA SINISTRI STRADALI - COLPA - IN GENERE - CONCORSO DI COLPA - ATTRAVERSAMENTO DELLA STRADA SUL PASSAGGIO PEDONALE - DIRITTO DI PRECEDENZA - VEICOLO SOPRAVVENIENTE A CONGRUA DISTANZA - OBBLIGO DEL PEDONE DI NON INIZIARE L'ATTRAVERSAMENTO - ESCLUSIONE - CONCORSO DI COLPA - INSUSSISTENZA.*
Stato
decisa il 1981-06-29
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/150545-01

CIRCOLAZIONE STRADALE - NORME DI COMPORTAMENTO - PEDONI - CIRCOLAZIONE DI PEDONI - RESPONSABILITÀ DA SINISTRI STRADALI - COLPA - IN GENERE - CONCORSO DI COLPA - ATTRAVERSAMENTO DELLA STRADA SUL PASSAGGIO PEDONALE - DIRITTO DI PRECEDENZA - VEICOLO SOPRAVVENIENTE A CONGRUA DISTANZA - OBBLIGO DEL PEDONE DI NON INIZIARE L'ATTRAVERSAMENTO - ESCLUSIONE - CONCORSO DI COLPA - INSUSSISTENZA.*

Nell'ipotesi di investimento di pedone, che attraversi la carreggiata sugli appositi passaggi pedonali, non può ravvisarsi il concorso di colpa della vittima, qualora egli, legittimamente fidando nel diritto di precedenza, inizi l'attraversamento, pur avendo scorto un veicolo, che sopraggiunga a distanza tale da consentire al conducente di rallentare adeguatamente la velocità, fino ad arrestare la marcia. (V. Mass. N. 147766/81 - con ampie citazioni - e mass n. 146879/80, nelle quali si afferma che sussiste il concorso di colpa del pedone solo nell'ipotesi in cui quest'ultimo tenga un comportamento imprudente; V. Poi, argomentando a contrario, mass. N. 141750/79, mass. N. 125075/73 e mass. N. 115773/70 nelle quali si esclude la responsabilità del conducente solo quando l'attraversamento sia improvviso; V. Mass. N. 144556/80 nella quale si ribadisce il principio che l'inosservanza - da parte del pedone - dell'art. 589 Reg. Non costituisce ragione di colpa).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 41, Cod. Strada art. 134, Legge 15/06/1959 num. 393 art. 134, (Reg. Esec. Cod. Strada art. 589), Legge 30/06/1959 num. 420 art. 589

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)