Sez. 4, Sentenza n. 3557 del 16/01/1979 Ud. (dep. 07/04/1979) Rv. 141750 - 01
CIRCOLAZIONE STRADALE - NORME DI COMPORTAMENTO - PEDONI - CIRCOLAZIONE DI PEDONI - ATTRAVERSAMENTO DELLA CARREGGIATA SULLE STRISCE - PRECEDENZA RISPETTO AI VEICOLI - LIMITI IN RIFERIMENTO AD EVENTO COLPOSO.*
CIRCOLAZIONE STRADALE - NORME DI COMPORTAMENTO - PEDONI - CIRCOLAZIONE DI PEDONI - ATTRAVERSAMENTO DELLA CARREGGIATA SULLE STRISCE - PRECEDENZA RISPETTO AI VEICOLI - LIMITI IN RIFERIMENTO AD EVENTO COLPOSO.*
I pedoni non devono usare indiscriminatamente del proprio diritto di precedenza nell'attraversamento delle carreggiate sulle strisce zebrate in quanto, nel rispetto del contenuto dell'art 101 cod strad, sono tenuti a comportarsi in modo da non costituire pericolo o intralcio per la circolazione. Ne deriva che ben puo essere ritenuto il concorso di colpa del pedone che effettui l'attraversamento sulle strisce quando sia in grado di rendersi agevolmente conto del pericolo costituito dal sopraggiungere imminente di veicoli circolanti sulla strada.*
Riferimenti normativi: Cod. Strada art. 101, Legge 15/06/1959 num. 393 art. 101, Cod. Strada art. 134, Legge 15/06/1959 num. 393 art. 134
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)