Sez. 3, Ordinanza n. 5396 del 05/03/2009 (Rv. 607279 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - TERMINI PROCESSUALI - SOSPENSIONE | Sospensione durante il periodo feriale - Cumulo tra cause connesse di opposizione all'esecuzione e di accertamento del controcredito - Operatività della suddetta sospensione - Condizioni.
PROCEDIMENTO CIVILE - TERMINI PROCESSUALI - SOSPENSIONE
Quando nel giudizio di opposizione all'esecuzione sia eccepito dal debitore esecutato un controcredito ed esso sia contestato dal creditore procedente, se il valore del controcredito non eccede quello del credito per cui si procede, il cumulo di cause (quella di opposizione e quella di accertamento del controcredito) non resta soggetto alla sospensione dei termini per il periodo feriale, mentre, se il controcredito sia eccedente, opera tale sospensione.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 35 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 40 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 615 CORTE COST., Legge 07/10/1969 num. 742 art. 3 CORTE COST., Regio Decr. 30/01/1941 num. 12 art. 92
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)