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Sez. 4, Sentenza n. 31623 del 04/04/2018 Ud. (dep. 11/07/2018) Rv. 273081 - 01

SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - SINGOLE MISURE - SORVEGLIANZA SPECIALE | Inosservanza delle prescrizioni di "vivere onestamente e rispettare le leggi" - Reato di cui all'art. 75, comma 2, del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 - Configurabilità - Esclusione a seguito dell'interpretazione delle Sezioni Unite "Paternò" - Rilevabilità nel giudizio di cassazione - Ricorso tardivo - Esclusione.
Stato
decisa il 2018-04-04
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/273081-01

SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - SINGOLE MISURE - SORVEGLIANZA SPECIALE

La tardività del ricorso in cassazione, determinando la formazione del giudicato, preclude di rilevare la sopravvenuta irrilevanza penale della condotta dovuta al mutamento giurisprudenziale, sancito dalle Sezioni unite della Corte di cassazione con la sentenza n. 40076 del 2017, circa la non configurabilità del reato previsto dall'art. 75, comma 2, D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, in caso di inosservanza delle prescrizioni generiche di "vivere onestamente" e di "rispettare le leggi" da parte del soggetto sottoposto alla sorveglianza con obbligo o divieto di soggiorno.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 585 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 591, Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 75 com. 2 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)