Sez. 2, Ordinanza n. 49194 del 25/10/2017 Ud. (dep. 26/10/2017) Rv. 271248 - 01
SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - SINGOLE MISURE - SORVEGLIANZA SPECIALE | Inosservanza delle prescrizioni di "vivere onestamente e rispettare le leggi" - Reato di cui all'art. 75, comma 2, del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 - Questione di legittimità costituzionale - Non manifesta infondatezza.
SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - SINGOLE MISURE - SORVEGLIANZA SPECIALE
Non è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 75, comma 2, del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, in relazione agli artt. 25 e 117 Cost. e all'art. 7 della Convenzione europea per la salvaguardia dell'uomo e delle libertà fondamentali, alla luce della sentenza della Corte EDU, Grande Cmera, De Tommaso c/ Italia del 23 febbraio 2017, nella parte in cui la norma sanziona penalmente la violazione dell'obbligo di "vivere onestamente e rispettare le leggi.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 75 com. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)