Sez. 6, Sentenza n. 652 del 01/12/1995 Ud. (dep. 19/01/1996) Rv. 203374 - 01
Reati contro la pubblica amministrazione - Delitti - Dei pubblici ufficiali - Concussione - In genere | Danno come condizione necessaria - Esclusione - Abuso come pericolo di pregiudizio per il privato - Necessità - Situazione di timore nel privato come vizio della volontà - Differenza con la corruzione.
Reati contro la pubblica amministrazione - Delitti - Dei pubblici ufficiali - Concussione - In genere
Anche se il danno non costituisce condizione perché il reato di cui all'art. 317 cod. pen. venga consumato, è certo che solo quando dallo abuso discenda un pericolo di pregiudizio per il privato è ipotizzabile il delitto di concussione, perché se il privato effettui la dazione o la promessa allo scopo di trarre vantaggio dall'abuso del pubblico ufficiale, viene meno quella situazione di timore, quel vizio della sua volontà, che sola esclude l'instaurazione di un rapporto paritetico, così da farne un vero e proprio correo nella corruzione.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 317, Cod. Pen. art. 317
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)