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Sez. 6, Sentenza n. 10851 del 08/11/1996 Ud. (dep. 17/12/1996) Rv. 206226 - 01

REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PUBBLICI UFFICIALI - IN GENERE | Concussione e corruzione - Criteri di distinzione - Finalità di vantaggio da parte del privato - Compatibilità con la figura della concussione - Condizioni.
Stato
decisa il 1996-11-08
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/206226-01

REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PUBBLICI UFFICIALI - IN GENERE

In tema di distinzione fra concussione e corruzione, premesso che la prima di dette figure di reato è caratterizzata dal "metus publicae potestatis", per cui, di regola, il concusso "certat de damno vitando" mentre, nella corruzione, il corruttore "certat de lucro captando", deve ritenersi che sussista il reato di concussione ogni qual volta vi sia, da parte del soggetto investito di qualifica pubblicistica, la prospettazione di un danno ingiusto, evitabile soltanto con l'indebita dazione o promessa di danaro o altra utilità da parte del privato, nulla rilevando che anche quest'ultimo possa, a sua volta, sperare di trarre da ciò un vantaggio, sempre che, tuttavia, si tratti di un vantaggio costituito da utilità alle quali il privato avrebbe potuto legittimamente aspirare anche prima dell'intervento del soggetto pubblico, ed al quale sarebbe altrimenti costretto a rinunciare, costituendo proprio tale forzata rinuncia l'oggetto della prospettazione di danno ingiusto da parte del concussore. Per converso, se il "lucrum captandum" da parte del privato non sia soltanto l'effetto naturale della mancata realizzazione del danno ingiusto, ma costituisca la finalità esclusiva o prevalente del favore offerto dal soggetto pubblico o a lui richiesto, ponendosi l'accordo fra le parti in termini di sinallagmaticità e, quindi, di libera contrattazione, con esclusione di ogni soggezione del privato nei confronti del soggetto pubblico, il reato configurabile risulta quello di corruzione.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 317, Cod. Pen. art. 318, Cod. Pen. art. 319 PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)