Sez. 5 - , Ordinanza n. 14733 del 27/05/2021 (Rv. 661467 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE | Procedimento tributario - Legge n. 241 del 1990 - Valore residuale - Ragioni - Applicabilità dell’art. 2, comma 3, l. n. 241 del 1990 - Esclusione.
TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE
In tema di procedimento tributario, il quale costituisce una "species" del procedimento amministrativo, all'avviso di accertamento deve applicarsi la disciplina propria, contenuta principalmente nell'art. 42, d.p.r. n. 600 del 1973, e nell'art. 56, d.p.r. n. 633 del 1972 all'art. 56, nonché nello Statuto del contribuente di cui alla legge n. 212 del 2000, mentre la legge n. 241 del 1990 sul procedimento amministrativo trova applicazione solo in via residuale. Conseguentemente, alla conclusione del procedimento per l'emissione dell'avviso di accertamento non si applica il termine di cui all'art. 2, comma 3, della legge cit.
Legge 27/07/2000 num. 212 CORTE COST., Legge 07/08/1990 num. 241 art. 2 com. 3, DPR 29/09/1973 num. 600 art. 42 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 633 art. 56 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)