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Sez. 5, Sentenza n. 18448 del 18/09/2015 (Rv. 636451 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE | Regime di nullità dell'atto amministrativo ex artt. 21 septies della l. n. 241 del 1990 e 31, comma 4, del d.lgs. n. 104 del 2010 - Applicabilità alle tipologie di nullità degli atti tributari - Esclusione - Fondamento - Conseguenze.
Stato
decisa il 2015-09-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/636451-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE

In materia tributaria, alla sanzione della nullità comminata dall'art. 42, comma 3, del d.P.R. n. 600 del 1973 o da altre diposizioni non si applica il regime di diritto amministrativo di cui agli artt. 21 septies della l. n. 241 del 1990 e 31, comma 4, del d.lgs. n. 104 del 2010, che risulta incompatibile con le specificità degli atti tributari relativamente ai quali il legislatore, nella sua discrezionalità, ha configurato una categoria unitaria d'invalidità-annullabilità, sicché il contribuente ha l'onere della tempestiva impugnazione nel termine decadenziale di cui all'art. 21 del d.lgs. n. 546 del 1992, onde evitare il definitivo consolidarsi della pretesa tributaria, senza che alcun vizio possa, poi, essere invocato nel giudizio avverso l'atto consequenziale o, emergendo dagli atti processuali, possa essere rilevato di ufficio dal giudice.

Riferimenti normativi: Legge 07/08/1990 num. 241 art. 21 septies CORTE COST., Legge 11/02/2005 num. 15 art. 14 com. 1, DPR 29/09/1973 num. 600 art. 42 com. 1 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 600 art. 42 com. 3 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 21 CORTE COST., Decreto Legisl. 02/07/2010 num. 104 art. 31 com. 4

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)