Sez. 3, Sentenza n. 12638 del 26/11/1991 (Rv. 474767 - 01)
Procedimento civile - Interruzione del processo - Riassunzione | Obbligo della parte, nei confronti della quale il processo è riassunto di specifica costituzione - Omessa costituzione - Conseguenze.
Procedimento civile - Interruzione del processo - Riassunzione
Alla stregua del collegamento della disposizione contenuta nell'ultimo comma dell'art. 303 cod. proc. civ. con quella di portata generale dell'art. 125 disp. att. cod. proc. civ., dopo l'interruzione del processo la parte nei confronti della quale il processo sia riassunto ha l'obbligo di una specifica costituzione pena la dichiarazione di contumacia, nonostante che nella precedente fase del giudizio vi sia stata costituzione della stessa parte. Ne consegue che alla detta parte cui sia stato notificato l'atto riassuntivo del processo, già interrotto per una delle ragioni indicate dagli artt. 299 ss. cod. proc. civ., si applicano le disposizioni sul procedimento in contumacia, tra le quali l'art. 292 dello stesso codice, il quale prescrive la notificazione al contumace delle comparse contenenti domande nuove.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 292 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 299, Cod. Proc. Civ. art. 300 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 303 CORTE COST., Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 125, Legge 18/12/1941 num. 1368 art. 125
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)