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Sez. 3, Sentenza n. 24331 del 30/09/2008 (Rv. 605003 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - RIASSUNZIONE, IN GENERE | Mancata comparizione della parte costituita nella precedente fase del giudizio - Conseguenze.
Stato
decisa il 2008-09-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/605003-01

PROCEDIMENTO CIVILE - RIASSUNZIONE, IN GENERE

La riassunzione del processo, operata a norma dell'art. 303 cod. proc. civ., comporta la dichiarazione di contumacia della parte che, benché costituita nella precedente fase del giudizio, non sia comparsa, ma da ciò non consegue che le domande dalla stessa parte proposte con l'atto di citazione o in via riconvenzionale debbano ritenersi rinunciate o abbandonate, in quanto tali domande sono relative ad un giudizio che prosegue nella nuova fase, dotata di tutti gli effetti processuali e sostanziali dell'originario rapporto.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 292 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 299, Cod. Proc. Civ. art. 303 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)