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Sez. 3, Sentenza n. 12191 del 01/12/1998 (Rv. 521298 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - INTERRUZIONE DEL PROCESSO - RIASSUNZIONE | Obbligo di specifica costituzione della parte destinataria dell'atto di riassunzione - Inosservanza - Conseguenze.
Stato
decisa il 1998-12-01
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/521298-01

PROCEDIMENTO CIVILE - INTERRUZIONE DEL PROCESSO - RIASSUNZIONE

Alla luce del collegamento della disposizione contenuta nell'art. 303 cod. proc. civ. con quella di portata generale di cui all'art. 125 disp. att. cod. proc. civ., la parte destinataria dell'atto di riassunzione ha l'onere di rinnovare la costituzione pena la declaratoria di contumacia, anche in caso di precedente costituzione, con la conseguenza che va esclusa la possibilità di riproposizione dell'impugnazione incidentale in sede di riassunzione, dovendo considerarsi sufficiente la manifestazione della volontà di conservarne gli effetti.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 303 CORTE COST., Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 125, Legge 18/12/1941 num. 1368 art. 125

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)