Sez. 3, Sentenza n. 11357 del 16/05/2006 (Rv. 590539 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - RIUNIONE E SEPARAZIONE DI CAUSA | Identità di cause - Avanti allo stesso ufficio o allo stesso giudice - Violazione del dovere di riunione - Vizio della sentenza - Esclusione - Natura della violazione - Carattere ordinatorio - Fondamento.
PROCEDIMENTO CIVILE - RIUNIONE E SEPARAZIONE DI CAUSA
La violazione dell'articolo 274, comma secondo, cod. proc. civ., relativo al dovere del giudice incaricato della trattazione della causa di riferire al capo dell'ufficio nel caso di identità della causa dinnanzi a lui pendente con altra causa pendente dinnanzi ad altro giudice del medesimo ufficio, come anche la violazione del dovere di riunione delle due cause pendenti dinnanzi al medesimo giudice, non determinano nullità della sentenza, in quanto sono attinenti al mero ordine interno di trattazione delle cause, e non ad una fase dell'"iter" formativo del convincimento del giudice.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 156, Cod. Proc. Civ. art. 274 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)