Sez. 3, Ordinanza n. 21727 del 11/10/2006 (Rv. 593986 - 01)
COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - SOSPENSIONE DEL PROCESSO DI MERITO | Pendenza di procedimenti avanti allo stesso ufficio o a diverse sedi di esso - Ricorrenza dei presupposti per l'adozione dei provvedimenti di rimessione al capo dell'ufficio ai sensi degli artt. 273 o 274 cod. proc. civ. - Mancata adozione - Sospensione per pregiudizialità di procedimento pendente avanti ad altro magistrato o ad altra sede dell'ufficio - Regolamento di competenza - Poteri della Corte di cassazione - Rilievo della inosservanza delle suddette norme - Sussistenza - Fondamento - Illegittimità dell'ordinanza di sospensione - Limiti.
COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - SOSPENSIONE DEL PROCESSO DI MERITO
Allorquando sussista una situazione che, in ragione di nessi tra procedimenti pendenti avanti allo stesso ufficio giudiziario, riconducibili alle fattispecie di cui agli artt. 273 o 274 cod. proc. civ., avrebbe dovuto giustificare la rimessione al capo dell'ufficio di uno o dei procedimenti al fine della valutazione circa la loro riunione - nel caso dell'art. 273 - e circa la designazione di un unico magistrato o della stessa sezione per l'adozione dei provvedimenti opportuni - nel caso dell'art. 274 -, l'inosservanza di tale "modus procedendi" da parte del giudice avanti al quale si trovi uno dei procedimenti e l'adozione di un provvedimento di sospensione del giudizio avanti di lui pendente per pretesa pregiudizialità dell'altro, pendente avanti ad altro magistrato dell'ufficio (e anche presso una sezione distaccata o la sede principale dello stesso ufficio) rientra fra i fatti processuali che la Corte di cassazione, in sede di regolamento di competenza, deve valutare per stabilire se detto provvedimento sia stato adottato legittimamente, salvo il rilievo da attribuirsi alle successive vicende del processo considerato pregiudicante, ove prospettate dalle parti od emergenti dagli atti. Ne consegue che se, quando ha adottato il provvedimento, il giudice di merito si trovava in una situazione in cui non sarebbe stato legittimato ad adottarlo, ma avrebbe dovuto riferire al capo dell'ufficio per l'adozione del procedimento di cui al secondo comma delle norme degli artt. 273 e 274 cod. proc. civ., la Corte di cassazione deve considerare il provvedimento di sospensione illegittimo, a meno che non risulti che, in relazione allo stato raggiunto dal processo ritenuto pregiudicante, non sarebbe possibile l'adozione da parte del giudice che emise il provvedimento di sospensione del "modus procedendi" imposto da quelle norme. (Sulla base di tali principi, poiché nella specie non risultava che il processo asseritamente pregiudicante avanti alla sede principale del tribunale non vi pendesse più, la S.C. ha caducato il provvedimento di sospensione adottato dalla sede distaccata).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 42, Cod. Proc. Civ. art. 273, Cod. Proc. Civ. art. 274 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 295 CORTE COST. PENDENTE, Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 83 bis
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)