Sez. 2, Sentenza n. 14607 del 22/06/2007 (Rv. 597815 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - RIUNIONE E SEPARAZIONE DI CAUSA | Procedimenti relativi a cause connesse pendenti contemporaneamente dinanzi alla stessa Corte di appello - Giudizi petitorio e possessorio decisi con separate sentenze - Inosservanza dell'obbligo di riunione - Nullità - Esclusione - Fondamento.
PROCEDIMENTO CIVILE - RIUNIONE E SEPARAZIONE DI CAUSA
L'inosservanza dell'obbligo di disporre, ai sensi dell'art.274 cod. proc.civ., la riunione dei procedimenti svoltisi contemporaneamente dinanzi alla medesima Corte di appello e conclusisi con separate sentenze - l'una concernente la controversia petitoria, l'altra il possesso per fatti insorti nel corso della prima - non comporta la nullità dei relativi giudizi, mancando, al riguardo, l'espressa comminatoria prevista dall'art. 156 cod. proc. civ.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 156, Cod. Proc. Civ. art. 274 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)