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Sez. U, Sentenza n. 447 del 19/06/2000 (Rv. 537725 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - IN GENERE | Controversie sottratte alla disciplina introdotta dal D.Lgs. n. 80 del 1998 - Riconoscimento del debito controverso da parte della P.A. datrice di lavoro - Incidenza sulla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo in materia - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2000-06-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/537725-01

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - IN GENERE

In relazione alle controversie in materia di pubblico impiego sottratte, "ratione temporis", alla nuova disciplina introdotta dal D.Lgs. n. 29 del 1993 come da ultimo modificata dal D.Lgs. n. 387 del 1998, la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo non trova deroga in favore di quella del giudice ordinario per effetto del riconoscimento del debito controverso da parte della P.A. datrice di lavoro, giacché tale atto non comporta la novazione del titolo, bensì unicamente l'inversione dell'onere della prova e deve essere valutato, con riguardo alla sua estensione, validità ed efficacia, secondo la disciplina del rapporto in cui interviene.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1988, Legge 06/12/1971 num. 1034 art. 7 CORTE COST., Decreto Legisl. 29/10/1998 num. 387 CORTE COST., Decreto Legisl. 03/02/1993 num. 29 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)