Sez. 6 - , Sentenza n. 31924 del 18/06/2019 Ud. (dep. 18/07/2019) Rv. 276470 - 01
IMPUGNAZIONI - INTERESSI CIVILI - IMPUGNAZIONE PER I SOLI INTERESSI CIVILI | Appello della parte civile a seguito di sentenza di assoluzione in primo grado – Sopravvenuta remissione della querela – Estinzione del reato – Esclusione – Ragioni.
IMPUGNAZIONI - INTERESSI CIVILI - IMPUGNAZIONE PER I SOLI INTERESSI CIVILI
In tema di appello della parte civile a seguito di sentenza di assoluzione in primo grado, la sopravvenuta remissione della querela, ritualmente accettata dal querelato, non determina l'estinzione del reato, in quanto assume il significato di una rinunzia implicita all'impugnazione ex art. 591, comma 1, lett. d), cod. proc. pen., con conseguente inammissibilità della stessa. (In motivazione, la Corte ha chiarito che, trattandosi di appello proposto ai soli effetti civili, la remissione di querela non avrebbe potuto incidere sui profili penali della sentenza impugnata e determinare, a seguito dell'accettazione del querelato, l'estinzione del reato, in quanto già ne era stata esclusa la sussistenza per mancanza del dolo).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 152, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 591 com. 1 lett. D
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)