Sez. 5, Sentenza n. 11795 del 05/02/2014 Ud. (dep. 11/03/2014) Rv. 260564 - 01
AZIONE PENALE - QUERELA - RINUNCIA - IN GENERE | Ricorso per cassazione della parte civile - Remissione della querela e rituale accettazione della stessa - Inammissibilità del ricorso - Ragioni.
AZIONE PENALE - QUERELA - RINUNCIA - IN GENERE
È inammissibile il ricorso per cassazione - proposto, ex art. 576 cod. proc. pen., dalla parte civile avverso la sentenza di assoluzione dell'imputato - qualora sia intervenuta la remissione di querela, ritualmente accettata dal querelato, la quale, in tal caso, pur essendo irrilevante ai fini della pronuncia di estinzione del reato in presenza dell'assoluzione dell'imputato, assume il significato di una rinuncia implicita all'impugnazione, ex art. 591, comma primo, lett. d), cod. proc. pen.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 152, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 591 com. 1 lett. D
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)