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Sez. 5, Sentenza n. 28482 del 05/03/2013 Ud. (dep. 02/07/2013) Rv. 256522 - 01

IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - CAUSE DI NON PUNIBILITÀ, DI IMPROCEDIBILITÀ, DI ESTINZIONE DEL REATO O DELLA PENA | Remissione di querela in pendenza del giudizio di cassazione - Richiesta della parte civile, in sede di legittimità, di annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per estinzione del reato - Inammissibilità del ricorso.
Stato
decisa il 2013-03-05
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/256522-01

IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - CAUSE DI NON PUNIBILITÀ, DI IMPROCEDIBILITÀ, DI ESTINZIONE DEL REATO O DELLA PENA

È inammissibile il ricorso per cassazione della parte civile che in pendenza del giudizio di cassazione abbia provveduto a rimettere la querela chiedendo in sede di legittimità l'annullamento senza rinvio dell'impugnata sentenza per estinzione del reato, in quanto tale richiesta assume il significato di una rinuncia implicita all'impugnazione, ex art. 591, comma primo, lett. d) cod. proc. pen. che legittima la declaratoria di inammissibilità del ricorso.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 129, Cod. Pen. art. 152, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 585 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 591, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 606

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)