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Sez. 2, Sentenza n. 3200 del 09/05/1983 (Rv. 428106 - 01)

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - LIQUIDAZIONE - SPESE NON RIPETIBILI - SPESE DI TRASFERTA SOSTENUTE DAL PROCURATORE DELLA PARTE VITTORIOSA IN QUANTO RESIDENTE IN UNA SEDE DIVERSA DA QUELLA DEL GIUDICE ADITO - IRRIPETIBILITÀ - PREVISIONE DA PARTE DEL D.M. 23 DICEMBRE 1976 DELLA RIPETIBILITÀ DI TALI SPESE NELL'IPOTESI DI COSTITUZIONE DI PARTE CIVILE NEL PROCESSO PENALE - IRRILEVANZA.*
Stato
decisa il 1983-05-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/428106-01

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - LIQUIDAZIONE - SPESE NON RIPETIBILI - SPESE DI TRASFERTA SOSTENUTE DAL PROCURATORE DELLA PARTE VITTORIOSA IN QUANTO RESIDENTE IN UNA SEDE DIVERSA DA QUELLA DEL GIUDICE ADITO - IRRIPETIBILITÀ - PREVISIONE DA PARTE DEL D.M. 23 DICEMBRE 1976 DELLA RIPETIBILITÀ DI TALI SPESE NELL'IPOTESI DI COSTITUZIONE DI PARTE CIVILE NEL PROCESSO PENALE - IRRILEVANZA.*

In tema di spese processuali, la disciplina di cui al d.m. 23 dicembre 1976 non consente che, nel processo civile, la parte vittoriosa possa ottenere (dalla parte soccombente) il rimborso delle spese di trasferta sostenute dal proprio procuratore, ove la trasferta sia conseguita alla scelta - sia pure legittima - di un difensore residente in una Sede diversa da quella del giudice adito. Nè rileva, in contrario, che lo stesso d.m. preveda, all'art. 4 delle norme generali in materia penale, la ripetibilità di tali spese anche nell'ipotesi di Costituzione di parte civile, poiché la voluta distinzione tra materia civile e penale esclude che la disposizione valida per la seconda valga, per interpretazione analogica, anche per la prima. (V 3225/78, mass n 392672, in senso conforme; (V 3853/77, mass n 387527, in senso conforme).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST. PENDENTE, DM 23/12/1976 art. 4

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)