Sez. L, Sentenza n. 3225 del 28/06/1978 (Rv. 392672 - 01)
AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - TARIFFE PROFESSIONALI - IN GENERE - SPESE DI TRASFERTA DEL PROCURATORE - RIMBORSO A CARICO DELLA PARTE SOCCOMBENTE - ESCLUSIONE - RIPETIBILITA DELLE STESSE SPESE IN SEDE PENALE - IRRILEVANZA - INTERPRETAZIONE ANALOGICA O ESTENSIVA DELLE TARIFFE IN MATERIA PENALE - DIVIETO.*
AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - TARIFFE PROFESSIONALI - IN GENERE - SPESE DI TRASFERTA DEL PROCURATORE - RIMBORSO A CARICO DELLA PARTE SOCCOMBENTE - ESCLUSIONE - RIPETIBILITA DELLE STESSE SPESE IN SEDE PENALE - IRRILEVANZA - INTERPRETAZIONE ANALOGICA O ESTENSIVA DELLE TARIFFE IN MATERIA PENALE - DIVIETO.*
Nel processo civile, le tariffe forensi stabilite con deliberazioni del consiglio nazionale forense in data 16 giugno 1972 (DM 25 maggio 1973, tariffe civili, nona - ventuno) e in data 9 novembre 1976 (DM 23 dicembre 1976, tariffe civili, ottava - settantottesimo) non prevedono che la parte vittoriosa possa ottenere dalla parte soccombente il rimborso delle spese di trasferta, sostenute dal suo procuratore. Cio perche la parte soccombente non puo venire gravata dalla preferenza, sia pure legittima, della controparte di farsi rappresentare e difendere da un procuratore non residente nella Sede del foro adito. Ne rileva in contrario che le dette tariffe prevedano, nella materia penale (art 4), la ripetibilita, anche nell'ipotesi di Costituzione di parte civile, poiche la voluta distinzione tra materia civile e materia penale esclude che la disposizione valida per la seconda valga altresi, per interpretazione analogica o estensiva, per la prima. (Conf 2407/77, mass n 386113; (Conf 15/70, mass n 344616).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST. PENDENTE, DM 25/05/1973 art. 4, DM 23/12/1976 art. 4
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)