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Sez. 3, Sentenza n. 3853 del 25/08/1977 (Rv. 387527 - 01)

PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - ESECUZIONE PROVVISORIA (DELLA) - APPELLO - REVOCA - MANCATA PRONUNCIA, DA PARTE DEL GIUDICE D'APPELLO, SULL'ISTANZA DI REVOCA DELLA CLAUSOLA DI ESECUZIONE PROVVISORIA CONTENUTA NELLA SENTENZA DI PRIMO GRADO - CENSURABILITA IN CASSAZIONE - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1977-08-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/387527-01

PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - ESECUZIONE PROVVISORIA (DELLA) - APPELLO - REVOCA - MANCATA PRONUNCIA, DA PARTE DEL GIUDICE D'APPELLO, SULL'ISTANZA DI REVOCA DELLA CLAUSOLA DI ESECUZIONE PROVVISORIA CONTENUTA NELLA SENTENZA DI PRIMO GRADO - CENSURABILITA IN CASSAZIONE - ESCLUSIONE.*

Poiche la sentenza di secondo grado e esecutiva per legge, la parte soccombente non ha interesse a dolersi con ricorso per Cassazione della mancata pronuncia, da parte del giudice d'appello, sull'istanza di revoca della clausola di provvisoria esecuzione contenuta nella sentenza di primo grado. (Conf 2492/62, mass n 253729).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 112, Cod. Proc. Civ. art. 283 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)