Sez. 3, Sentenza n. 3723 del 21/12/1971 (Rv. 355508 - 01)
GIUDIZIO CIVILE E PENALE (RAPPORTO) - COSA GIUDICATA PENALE - FATTI MATERIALI - EFFICACIA VINCOLANTE NEL GIUDIZIO CIVILE - LIMITI - RISARCIMENTO DEL DANNO DA INCIDENTE STRADALE - AUTONOMA VALUTAZIONE AI FINI DELLA COLPA - POTERE DEL GIUDICE CIVILE - SUSSISTENZA.*
GIUDIZIO CIVILE E PENALE (RAPPORTO) - COSA GIUDICATA PENALE - FATTI MATERIALI - EFFICACIA VINCOLANTE NEL GIUDIZIO CIVILE - LIMITI - RISARCIMENTO DEL DANNO DA INCIDENTE STRADALE - AUTONOMA VALUTAZIONE AI FINI DELLA COLPA - POTERE DEL GIUDICE CIVILE - SUSSISTENZA.*
L'efficacia del giudicato penale attiene soltanto all'accertamento dei fatti materiali, nella loro entita oggettiva, spogli da ogni valutazione del giudice penale in ordine all'elemento soggettivo. Pertanto, in una controversia avente ad oggetto il risarcimento dei danni derivanti da un incidente stradale, il giudice civile, pur non potendo ricostruire in modo diverso i fatti accertati in Sede penale, rimane, tuttavia, libero di compiere, per la ben diversa finalita del giudizio civile, una discrezionale ed autonoma valutazione in ordine all'elemento psicologico del reato, indipendentemente dall'apprezzamento compiuto al riguardo dal giudice penale. (Conf 378'69, mass n 338416; V 1598'69, mass n 340513).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 28 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)