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Sez. 5, Sentenza n. 7335 del 26/03/2010 (Rv. 612218 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO - AVVISO DI ACCERTAMENTO - IN GENERE | Annullamento parziale con sentenza soggetta ad impugnazione - Sostituzione con nuovo avviso di contenuto identico a quello della decisione - Ammissibilità - Conseguenze - Cessazione della materia del contendere - Esclusione - Fondamento - Potere di autotutela dell'Amministrazione finanziaria - Limiti.
Stato
decisa il 2010-03-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/612218-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO - AVVISO DI ACCERTAMENTO - IN GENERE

L'esercizio del potere di autotutela in materia tributaria incontra un limite, oltre che nell'avvenuta formazione del giudicato sull'atto viziato e nel decorso del termine decadenziale fissato per l'accertamento, anche nella tutela del diritto di difesa del contribuente. Pertanto, l'annullamento parziale di un avviso di accertamento, con sentenza ancora soggetta ad impugnazione, non preclude all'Amministrazione finanziaria l'adozione di un nuovo avviso di contenuto identico a quello risultante dalla decisione del giudice tributario, in sostituzione o riforma dell'atto impugnato, ma l'emissione del nuovo avviso non determina la cessazione della materia del contendere nel giudizio tributario, privandosi altrimenti il contribuente della possibilità di difendere, dinanzi al giudice dell'impugnazione investito della controversia relativa al primo avviso, la tesi della non debenza totale.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 504 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 CORTE COST. PENDENTE, DPR 27/03/1992 num. 287 art. 68

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)