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Sez. 5, Sentenza n. 2531 del 22/02/2002 (Rv. 552420 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO - AVVISO DI ACCERTAMENTO - IN GENERE | Potere generale di autotutela dell'Amministrazione finanziaria - Presupposti - Mancata formazione del giudicato e mancata scadenza del termine decadenziale per l'accertamento della singola imposta - Fattispecie.
Stato
decisa il 2002-02-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/552420-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO - AVVISO DI ACCERTAMENTO - IN GENERE

Il potere di autotutela tributaria, che si esprime in quello di annullamento d'ufficio dell'atto, ha come presupposto temporale, da un lato, la mancata formazione del giudicato sull'accertamento emesso dall'amministrazione (d.P.R. 27 marzo 1992, n. 287), e da un altro, la mancata scadenza del termine decadenziale fissato per l'esercizio del potere di accertamento tributario dalle singole leggi d'imposta (Nella specie, รจ stato ritenuto legittimo, l'esercizio del potere di annullamento del primo avviso di accertamento dell'amministrazione, sostituito, nel rispetto dei due presupposti indicati, da un nuovo accertamento dell'imposta in esame).

Riferimenti normativi: DPR 27/03/1992 num. 287

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)