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Sez. L, Sentenza n. 783 del 17/02/1978 (Rv. 390116 - 01)

PROVA CIVILE - PROVE RACCOLTE IN GIUDIZIO PENALE - RILEVANZA - CRITERI.*
Stato
decisa il 1978-02-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/390116-01

PROVA CIVILE - PROVE RACCOLTE IN GIUDIZIO PENALE - RILEVANZA - CRITERI.*

L'impossibilita, dopo la sentenza costituzionale del 22 marzo 1971, n 55, di attribuire carattere vincolante, per i soggetti estranei al processo penale, all'accertamento dei fatti materiali compiuto in detta Sede, non esclude che il dato probatorio acquisito nel processo penale possa essere utilizzato nel giudizio civile tra tali soggetti ai fini del libero convincimento del giudice il quale, prescindendo completamente dalla valutazione dei fatti effettuata in Sede penale, e tenuto ad assoggettare ad autonomo e rigoroso vaglio critico i fatti stessi, ed a considerare, inoltre, le argomentazioni e gli eventuali elementi contrari prospettati dalle parti: con l'osservanza di tali criteri - che valgono ad escludere ogni violazione del diritto di difesa e del principio del rispetto del contraddittorio - le risultanze probatorie acquisite nel procedimento penale ben possono costituire fonte anche esclusiva del convincimento del giudice. (Conf 4688/76, mass n 383432).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 116 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 28 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)