Sez. 2, Sentenza n. 5282 del 06/08/1983 (Rv. 430180 - 01)
SERVITÙ - PUBBLICHE - DI USO PUBBLICO - SERVITÙ DI PUBBLICO PASSAGGIO SU STRADA - ESTINZIONE - CONDIZIONI.*
SERVITÙ - PUBBLICHE - DI USO PUBBLICO - SERVITÙ DI PUBBLICO PASSAGGIO SU STRADA - ESTINZIONE - CONDIZIONI.*
L'Estinzione di una servitù di uso pubblico (nella specie, di passaggio), richiede non già il solo mancato Esercizio del passaggio da parte della generalità dei cittadini, ma altresì un comportamento della pubblica amministrazione incompatibile con il persistere dell'asservimento del bene privato a pubblici interessi, non essendo quindi sufficiente il non uso a far estinguere la servitù pubblica, ma occorrendo che sia emesso un provvedimento dell'autorità che riconosca cessato, insieme con l'uso, anche l'interesse pubblico a servirsi del bene privato, pur se tale provvedimento può anche desumersi dal comportamento concludente dell'amministrazione medesima, la quale, posta di fronte all'usurpazione del privato o ad Atti impeditivi da costui posti in essere, ometta l'Esercizio del suo diritto-dovere di tutela, assumendo in tal caso la sua inerzia indubbio valore di acquiescenza. (Conf 1474/81, mass n 412146; (Conf 5457/80, mass n 409329).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 825, Cod. Civ. art. 1073
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)