Sez. 3, Sentenza n. 8653 del 03/10/1996 (Rv. 499891 - 01)
SERVITÙ - PUBBLICHE - DI USO PUBBLICO | Servitù di pubblico passaggio su strada vicinale - Tutela - Legittimazione di ciascun appartenente al Comune ad agire in giudizio - Sussistenza - Potere di disposizione - Titolarità del Comune - Estinzione della servitù di uso pubblico - Condizioni - Provvedimento del Comune - Valutazione della rispondenza all'interesse pubblico - Omissione - Eccesso di potere - Disapplicazione.
SERVITÙ - PUBBLICHE - DI USO PUBBLICO
Gli appartenenti alla collettività che fruisce di un diritto di servitù di uso pubblico - nella specie di passaggio su strade vicinali - possono agire in giudizio per la relativa tutela ma, privi di un'organizzazione che ne esprima la volontà non hanno il potere di disporne. Questo spetta perciò all'ente territoriale che tuttavia può estinguere la servitù di uso pubblico soltanto se riconosce, anche tacitamente, la cessazione sia dell'uso sia dell'interesse pubblico a servirsi del bene privato. È dunque viziato da eccesso di potere per sviamento - e può essere conseguentemente disapplicato dal giudice ordinario ai sensi dell'art. 5 della legge 20 marzo 1865 n. 2248 allegato E - il provvedimento del Comune che dispone anche parzialmente la cessazione di un uso pubblico senza valutarne la rispondenza all'interesse pubblico.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 822, Cod. Civ. art. 825, Cod. Civ. art. 1074, Legge 12/02/1958 num. 126 art. 1, Legge 12/02/1958 num. 126 art. 9, Legge 20/03/1865 num. 2248 all. E art. 5 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)