Sez. 2, Sentenza n. 2463 del 27/03/1990 (Rv. 466175 - 01)
PROPRIETÀ - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETÀ - RAPPORTI DI VICINATO - DISTANZE LEGALI - NELLE COSTRUZIONI - EDIFICI NON SOGGETTI ALL'OBBLIGO DELLE DISTANZE - EDIFICI IN CONFINE CON PIAZZE O VIE PUBBLICHE - IN GENERE (NOZIONE DI PIAZZA O VIA PUBBLICA) - SEMPLICE DESTINAZIONE DELLA VIA AL PUBBLICO TRANSITO E ATTUALITÀ DI TALE RESO - OBBLIGO DI RISPETTO DELLE DISTANZE - SUSSISTENZA.*
PROPRIETÀ - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETÀ - RAPPORTI DI VICINATO - DISTANZE LEGALI - NELLE COSTRUZIONI - EDIFICI NON SOGGETTI ALL'OBBLIGO DELLE DISTANZE - EDIFICI IN CONFINE CON PIAZZE O VIE PUBBLICHE - IN GENERE (NOZIONE DI PIAZZA O VIA PUBBLICA) - SEMPLICE DESTINAZIONE DELLA VIA AL PUBBLICO TRANSITO E ATTUALITÀ DI TALE RESO - OBBLIGO DI RISPETTO DELLE DISTANZE - SUSSISTENZA.*
Con riferimento all'art. 879, secondo comma cod. civ., secondo cui alle costruzioni eseguite a confine con piazze e vie pubbliche non si applicano le norme sulle distanze di cui all'art. 873 stesso codice, la qualifica "pubblica" di una via o piazza deve essere intesa nel suo rigoroso significato giuridico, nel senso che essa compete soltanto alle vie e piazze appartenenti ad un ente territoriale autarchico ovvero soggette a servitù di uso pubblico, per la cui sussistenza non è sufficiente la semplice destinazione del bene al pubblico transito e l'attualità di tale uso, ma occorre che il relativo diritto derivi da una convenzione tra il privato proprietario del suolo e la pubblica amministrazione o sia stato acquistato mediante usucapione, a nulla rilevando, a quest'ultimo proposito, che la strada privata sia usata per il transito di una generalità di persone o che usufruisca di pubblica illuminazione o che sia destinata a strada o piazza pubblica da uno strumento urbanistico, giacché tali circostanze non producono di per sè alcuna immediata modificazione dei diritti privati immobiliari e, in particolare, non esimono il proprietario confinante dalla osservanza dei distacchi tra le costruzioni imposti dalla legge. (V 1755/87, mass n 451131; (V 2948/85, mass n 440686).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 873, Cod. Civ. art. 879
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)