Sez. 2, Sentenza n. 8236 del 29/08/1997 (Rv. 507332 - 01)
PROPRIETÀ - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETÀ - RAPPORTI DI VICINATO - DISTANZE LEGALI - NELLE COSTRUZIONI - EDIFICI NON SOGGETTI ALL'OBBLIGO DELLE DISTANZE - EDIFICI IN CONFINE CON PIAZZE O VIE PUBBLICHE - IN GENERE (NOZIONE DI PIAZZA O VIA PUBBLICA) | Costruzione a confine di strade di proprietà privata gravate da servitù pubbliche di passaggio - Estensione dell'esonero dal rispetto delle distanze legali.
PROPRIETÀ - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETÀ - RAPPORTI DI VICINATO - DISTANZE LEGALI - NELLE COSTRUZIONI - EDIFICI NON SOGGETTI ALL'OBBLIGO DELLE DISTANZE - EDIFICI IN CONFINE CON PIAZZE O VIE PUBBLICHE - IN GENERE (NOZIONE DI PIAZZA O VIA PUBBLICA)
L'esonero dal rispetto delle distanze legali previsto dall'art. 879 comma secondo cod. civ. per le costruzioni a confine con le piazze e vie pubbliche, va riferito anche alle costruzioni a confine delle strade di proprietà privata gravate da servitù pubbliche di passaggio, attenendo il carattere pubblico della strada - rilevante ai fini dell'applicazione della norma citata - più che alla proprietà del bene all'uso concreto di esso da parte della collettività.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 879, Decreto Legisl. 30/04/1992 num. 285 art. 2 CORTE COST., Legge 20/03/1865 num. 2248 all. F art. 22
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)