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Sez. 2, Sentenza n. 5113 del 26/05/1999 (Rv. 526693 - 01)

PROPRIETÀ - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETÀ - RAPPORTI DI VICINATO - DISTANZE LEGALI - NELLE COSTRUZIONI - EDIFICI NON SOGGETTI ALL'OBBLIGO DELLE DISTANZE - IN GENERE | Costruzioni sul confine di piazza o via pubblica - Nozione di piazza o via pubblica.
Stato
decisa il 1999-05-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/526693-01

PROPRIETÀ - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETÀ - RAPPORTI DI VICINATO - DISTANZE LEGALI - NELLE COSTRUZIONI - EDIFICI NON SOGGETTI ALL'OBBLIGO DELLE DISTANZE - IN GENERE

Agli effetti dell'art. 879, secondo comma cod. civ., deve considerarsi pubblica la via o piazza appartenente ad un ente territoriale autarchico e da questo destinata, con espressa o tacita manifestazione di volontà, al servizio pubblico, ovvero la strada privata gravata da servitù di uso pubblico, acquistata per usucapione o avente titolo in una convenzione tra il proprietario del suolo stradale e la pubblica amministrazione.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 879

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)