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Sez. 2, Sentenza n. 13552 del 30/01/2002 Ud. (dep. 09/04/2002) Rv. 221550 - 01

PROVE (COD. PROC. PEN. 1988) - DISPOSIZIONI GENERALI - DIRITTO ALLA PROVA | Investigazione dei difensori - Atti raccolti dal difensore - Utilizzabilità e valutazione da parte del giudice - Equiparabilità agli atti del pubblico ministero - Legittimità.
Stato
decisa il 2002-01-30
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/221550-01

PROVE (COD. PROC. PEN. 1988) - DISPOSIZIONI GENERALI - DIRITTO ALLA PROVA

Gli elementi di prova raccolti dal difensore ai sensi dell'art.391 bis cod.proc.pen.sono equiparabili, quanto ad utilizzabilità e forza probatoria, a quelli raccolti dal pubblico ministero e, pertanto, il giudice al quale essi siano stati direttamente presentati ai sensi dell'art.391 octies stesso codice non può limitarsi ad acquisirli, ma deve valutarli unitamente a tutte le altre risultanze del procedimento, spiegando - ove ritenga di disattenderli - le relative ragioni con adeguato apparato argomentativo. (Nella specie, in applicazione di tali principi, la Corte ha annullato con rinvio, per mancanza di motivazione, l'ordinanza di un tribunale del riesame il quale, a fronte di dichiarazioni prodotte dalla difesa a conferma di un alibi, si era limitato ad osservare che la loro effettiva attendibilità avrebbe dovuto essere verificata dall'autorità giudiziaria procedente).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 391 bis CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 391 bis CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 391 octies CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 391 octies CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)