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Sez. 2, Sentenza n. 9946 del 13/11/1996 (Rv. 500533 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - INVALIDITÀ - ANNULLABILITÀ DEL CONTRATTO - PER VIZI DEL CONSENSO (DELLA VOLONTÀ) - VIOLENZA - IN GENERE | Minaccia - Incidenza sulla determinazione volitiva - Condizioni della vittima - Considerazione - Necessità - Accertamento - Incensurabilità in cassazione - Limiti - Minaccia consistente nell'esercizio di un diritto - Ingiustizia del vantaggio perseguito - Esorbitanza - Necessità - Fattispecie relativa alla costrizione di una donna a trasferire a un terzo un immobile di sua proprietà mediante minaccia di denuncia per truffa del marito che aveva venduto lo stesso immobile.
Stato
decisa il 1996-11-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/500533-01

CONTRATTI IN GENERE - INVALIDITÀ - ANNULLABILITÀ DEL CONTRATTO - PER VIZI DEL CONSENSO (DELLA VOLONTÀ) - VIOLENZA - IN GENERE

L'incidenza sulla determinazione volitiva della minaccia - che può integrare la violenza morale comportante l'annullabilità di un contratto se sia specificamente diretta al fine di estorcere il consenso ed inoltre, nei casi in cui abbia ad oggetto l'esercizio di un diritto, sia ingiusta perché perseguente un vantaggio esorbitante e iniquo - deve essere valutata, a norma dell'art. 1438 cod. civ., con riferimento alle condizioni della vittima, e l'apprezzamento del giudice di merito sull'esistenza della minaccia e sulla sua efficacia si risolve in un giudizio di fatto incensurabile in cassazione se motivato in modo sufficiente e non contraddittorio (Nella specie la S.C. ha confermato la sentenza di merito che, in un caso di induzione di una donna all'alienazione di un immobile di sua proprietà mediante la minaccia di denuncia per truffa del marito che aveva venduto lo stesso immobile senza precisare di non esserne proprietario, aveva ritenuto esistente l'incidenza causale della minaccia e abnorme il vantaggio conseguito dall'acquirente in danno della donna).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1434, Cod. Civ. art. 1435, Cod. Civ. art. 1438, Cod. Civ. art. 1436

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)