Sez. L, Sentenza n. 7327 del 20/05/2002 (Rv. 554550 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - DOMANDE - NUOVE - "CAUSA PETENDI ET PETITUM" | Processo del lavoro - "Causa petendi" - Modifica - Domanda nuova - Configurabilità - Conseguenze - Inammissibilità in appello - Fattispecie in tema di vizio del consenso.
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - DOMANDE - NUOVE - "CAUSA PETENDI ET PETITUM"
Sebbene violenza morale e incapacità naturale incidano entrambe sulla facoltà di autodeterminazione, tuttavia la prima ha incidenza sulla determinazione volitiva, mentre la seconda impedisce la capacità di cosciente e libera autodeterminazione del soggetto, sicché diversi sono i presupposti dell'una e dell'altra e gli accertamenti in fatto che ne conseguono. Pertanto, se nel giudizio di primo grado a fondamento di una domanda di annullamento delle dimissioni di una lavoratrice sia stato posto il vizio del consenso determinato da violenza, costituisce causa "petendi" del tutto nuova, che comporta inammissibile novità della domanda in appello, la pretesa incapacità di intendere e di volere. Nè quest'ultima, quale causa di annullamento del negozio, è configurabile come fattispecie consequenziale alla violenza, in quanto la violenza non comporta necessariamente incapacità di intendere e di volere, atteso che, di norma, non priva il soggetto della facoltà di percepire e valutare il contenuto dell'atto anche nei suoi aspetti pregiudizievoli, al contrario di quanto avviene nell'ipotesi di incapacità di intendere e di volere.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 428, Cod. Civ. art. 1434, Cod. Civ. art. 1435, Cod. Proc. Civ. art. 345
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)