Sez. 1, Sentenza n. 691 del 24/02/1975 (Rv. 374027 - 01)
SOCIETA - DI PERSONE FISICHE - SOCIETA SEMPLICE - RAPPORTI TRA SOCI - AMMINISTRAZIONE - IN GENERE - IMPEGNO DI UN SOCIO DI ACQUISTARE PER CONTO DELLA SOCIETA, MA IN NOME PROPRIO UN IMMOBILE - OBBLIGO DI RITRASFERIMENTO DEL BENE ALLA SOCIETA - SUSSISTENZA - INADEMPIMENTO - RICORSO DELLA SOCIETA ALLE NORME SULLA ESECUZIONE SPECIFICA DELL'OBBLIGO DI CONTRATTARE - AMMISSIBILITA.*
SOCIETA - DI PERSONE FISICHE - SOCIETA SEMPLICE - RAPPORTI TRA SOCI - AMMINISTRAZIONE - IN GENERE - IMPEGNO DI UN SOCIO DI ACQUISTARE PER CONTO DELLA SOCIETA, MA IN NOME PROPRIO UN IMMOBILE - OBBLIGO DI RITRASFERIMENTO DEL BENE ALLA SOCIETA - SUSSISTENZA - INADEMPIMENTO - RICORSO DELLA SOCIETA ALLE NORME SULLA ESECUZIONE SPECIFICA DELL'OBBLIGO DI CONTRATTARE - AMMISSIBILITA.*
Il socio di una societa semplice che si sia obbligato ad acquistare 'per contò della societa, ma in nome proprio, un bene immobile, e tenuto a ritrasferire il bene stesso alla societa, anche se l'Obbligo predetto non risulta da atto scritto. Poiche, infatti, nella societa semplice ogni socio e investito per legge, ai sensi dell'art 2257 cod civ, dell'amministrazione (oltre che della rappresentanza) della societa, l'Obbligo di ritrasferire il bene trova fondamento - per quanto concerne i rapporti interni tra societa e socio - nel potere di amministratore del socio, che implica anche mandato a contrattare per la societa. Siffatto potere, se non e idoneo da solo (e, cioe, senza l'Esercizio del potere di rappresentanza) a riverberare anche all'esterno gli effetti del contratto concluso, comporta tuttavia che gli effetti negoziali voluti dalla societa e dal socio amministratore si esplichino nei rapporti interni, rendendo valido e vincolante l'Obbligo, assunto dal detto socio, di ritrasferire il bene alla societa. In caso di inadempimento dell'Obbligo stesso, si configura l'ipotesi di cui all'art 1706, secondo comma, del codice civile, onde la societa puo invocare le norme sulla esecuzione specifica dell'Obbligo di contrattare, invocando una sentenza che tenga luogo, ai sensi dell'art 2932 cod civ, del contratto di ritrasferimento del bene.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1706 com. 2, Cod. Civ. art. 2257, Cod. Civ. art. 2932
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)