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Sez. L, Sentenza n. 94 del 07/01/1994 (Rv. 484944 - 01)

Prescrizione civile - Rinunzia - Forma | Pagamento del debito prescritto non comportante adempimento totale - Rinuncia tacita alla prescrizione - Configurabilità - Esclusione - Limiti.
Stato
decisa il 1994-01-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/484944-01

Prescrizione civile - Rinunzia - Forma

Il pagamento del debito prescritto, che non comporti adempimento totale dell'obbligazione tra le parti, non costituisce di per sè comportamento idoneo a dimostrare inequivocabilmente la rinuncia tacita alla prescrizione, ovvero ad escludere ogni volontà in tal senso del debitore, ma deve essere valutato al fine di accertare la sussistenza di una consapevole rinuncia tacita alla prescrizione, nel contesto di tutte le circostanze acquisite agli atti, le quali abbiano preceduto, accompagnato e seguito il pagamento parziale, non essendo stabilita alcuna presunzione, legale o semplice, al riguardo.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2034, Cod. Civ. art. 2946 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2948 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)