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Sez. L, Sentenza n. 2267 del 16/02/2001 (Rv. 543892 - 01)

PRESCRIZIONE CIVILE - RINUNZIA - IN GENERE | Pagamento del capitale dopo la prescrizione - Rinuncia ad avvalersi della prescrizione per gli accessori - Esclusione - Fattispecie.
Stato
decisa il 2001-02-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/543892-01

PRESCRIZIONE CIVILE - RINUNZIA - IN GENERE

Il pagamento parziale del debito prescritto, riferito solo alla sorte capitale senza gli accessori del credito, non costituisce di per sè solo rinuncia tacita alla prescrizione ma va interpretato nel contesto delle circostanze di fatto in cui tale pagamento è avvenuto (nella specie la S.C. ha confermato la decisione di merito secondo cui il debitore aveva pagato il debito prescritto con la convinzione di tacitare completamente la pretesa creditoria, escludendo conseguentemente che ciò implicasse rinuncia a far valere la prescrizione riguardo ad accessori ancora vantati dal creditore).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2937, Cod. Civ. art. 2940

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)