Sez. L, Sentenza n. 1143 del 27/01/2001 (Rv. 543491 - 01)
PRESCRIZIONE CIVILE - RINUNZIA - IN GENERE | Pagamento parziale di un debito prescritto, riferito solo alla sorte e non agli accessori - Rinuncia tacita alla prescrizione - Configurabilità - Esclusione - Limiti - Fattispecie.
PRESCRIZIONE CIVILE - RINUNZIA - IN GENERE
Il pagamento parziale di un debito prescritto, riferito solo alla sorte senza gli accessori del credito, non costituisce di per sè rinuncia tacita alla prescrizione, ma va interpretato nel contesto delle circostanze di fatto in cui il pagamento è avvenuto. (Nel caso di specie - relativo al compenso di un medico operante nella regione Lazio in regime di convenzione con un ente erogatore di assistenza Sanitaria, prima dell'istituzione del servizio sanitario nazionale, corrisposto dal competente Comune, dopo il decorso della relativa prescrizione quinquennale, senza interessi e rivalutazione monetaria- la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva dichiarato la prescrizione degli azionati crediti relativi ai suddetti accessori sul rilievo che il Comune aveva agito nella convinzione di tacitare completamente la pretesa creditoria e non nell'intento di rinunciare alla prescrizione).
Riferimenti normativi: Legge Reg. Lazio 28/01/1980 num. 10 art. 3, Legge 23/12/1978 num. 833 art. 66 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2946 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2948 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2944, Cod. Civ. art. 2937
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)