Sez. 6, Sentenza n. 49469 del 18/11/2015 Ud. (dep. 15/12/2015) Rv. 265906 - 01
MISURE DI SICUREZZA - PERSONALI | Ricovero in O.P.G. - Modifiche normative introdotte con D.L. n. 52 del 2014 - Misura a carattere residuale - Condizioni di applicabilità.
MISURE DI SICUREZZA - PERSONALI
In tema di misure di sicurezza personali, una volta accertata in concreto la pericolosità sociale del reo secondo tutti i parametri indicati dall'art. 133, comma secondo, cod. pen., la decisione di applicare il ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario, o in una casa di cura e custodia, può essere adottata - per effetto dell'entrata in vigore del D.L. 31 marzo 2014, n. 52 (convertito con modifiche in l. 30 maggio 2014, n. 81) - sola quando ogni altra misura di sicurezza risulta inidonea, tenendo conto, in tale accertamento, delle qualità soggettive della persona e non delle condizioni ostative di tipo "sociale", indicate dall'art. 133, comma secondo, n. 4, cod. pen., né della sola mancanza di programmi terapeutici individuali.
Riferimenti normativi: Decreto Legge 22/12/2011 num. 211 art. 3 ter com. 4, Decreto Legge 31/03/2014 num. 52 art. 1 com. 1 lett. B CORTE COST., Legge 17/02/2012 num. 9 art. 1 com. 1, Legge 30/05/2014 num. 81 art. 1 com. 1 CORTE COST., Cod. Pen. art. 133 CORTE COST., Cod. Pen. art. 200 CORTE COST., Cod. Pen. art. 222 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)