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Sez. 3, Sentenza n. 12880 del 20/10/1998 Ud. (dep. 09/12/1998) Rv. 212656 - 01

ACQUE | Tutela dall'inquinamento - Scarichi da pubbliche fognature - Superamento dei limiti tabellari - Per i parametri di natura non tossica, persistente o bioaccumulabili - Reato - Insussistenza - Ragione.
Stato
decisa il 1998-10-20
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/212656-01

ACQUE

In tema di scarichi delle pubbliche fognature, l'inosservanza dei limiti stabiliti dalle tabelle allegate alla legge 10 maggio 1976 n. 319, con esclusione di quelli di natura tossica, persistente e bioaccumulabili, non integra estremi di reato, poiché l'art. 21, comma terzo, (nel testo modificato dall'art. 1 D.L.. 17 marzo 1995 n. 79, conv. con modif. in legge 17 maggio 1995 n. 172) prevede espressamente, tramite il richiamo all'art. 14 della stessa legge, che disciplina appunto, i reflui fognari, l'applicabilità di una sanzione amministrativa. Nè è possibile affermare tuttora la configurabilità del reato, equiparando gli scarichi delle fognature a quelli degli insediamenti produttivi, sia perché vi osta l'interpretazione letterale e logica dei due termini, diversi nel linguaggio comune, sia perché gli artt. 1, 12 e 13 della legge distinguono nettamente le prime, considerate come corpo recettore, dai secondi.

Riferimenti normativi: Legge 10/05/1976 num. 319 art. 21 CORTE COST., Legge 10/05/1976 num. 319 art. 14, Legge 17/05/1995 num. 172 art. 1 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)